Si può registrare una conversazione telefonica?
- Saturno Investigazioni
- 28 mag
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 11 giu
In questa circostanza andiamo ad esaminare e a cercare di spiegare con termini semplici e basilari, un argomento spinoso che genera dubbi e talvolta affermazioni inesatte o fuorvianti.
Diciamo che registrare una conversazione telefonica in presenza è possibile ed è legittima anche all’insaputa dei presenti così come la registrazione di una telefonata all’insaputa dell’interlocutore. E’ fondamentale che la persona che registra sia tra i partecipanti o che in caso di registrazione di una telefonata ne sia partecipe.

Proprio la presenza dell’interessato fa si che la registrazione non possa essere considerata intercettazione; a titolo esplicativo, va detto che la presenza di un apparecchio adatto alla registrazione lasciato in un luogo dove si svolge una conversazione, è chiaramente una forma di intercettazione (ambientale). Diverso è per la registrazione effettuata da una persona che è presente nel luogo dove avviene la conversazione e vi partecipa, perché in questo caso non si può parlare di intercettazione.
La legittimità di tale condizione e la differenza tra intercettazione e registrazione in presenza, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10079 del 2024. Pertanto affermiamo che è possibile effettuare una registrazione di conversazione o telefonica potendola considerare in ultima analisi, una forma di documentazione alla quale attingere all’occorrenza. Si pensi ad una conversazione telefonica nella quale ci viene spiegata una qualunque procedura complessa… ebbene è legittimo registrarla anche soltanto per avere memoria dei passaggi in essa descritti.
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